Benefici fiscali

Come funziona

Novità Decreto Rilancio – detrazione fiscale al 50%

A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 19 maggio 2020 n. 34 (il “Decreto Rilancio”, in vigore dal 19 maggio 2020, convertito con modifiche con legge numero 77 del 17 luglio 2020), in alternativa all'agevolazione del 30%, è consentita, alle sole persone fisiche, la detrazione dall’IRPEF un importo pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up o PMI innovative.

La detrazione del 50% si applica alle sole start-up / PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

L’investimento massimo detraibile che beneficia dell’aliquota del 50% non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta,

  • l’importo di euro 100.000 nel caso di investimento in startup innovative;
  • l’importo di euro 300.000 nel caso di investimento in PMI innovative.

Sulla parte di investimento che eccede i limiti sopra indicati (entro il massimale annuo di euro 1.000.000), è fruibile esclusivamente la detrazione del 30%.

Gli investimenti in startup e PMI innovative devono essere mantenuti per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Decreto ministeriale di attuazione dell’agevolazione al 50%

Le modalità di attuazione della nuova agevolazione del 50% saranno fissate con un decreto ministeriale di prossima emanazione.

Altre novità del Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio prevede ulteriori interventi agevolativi a favore delle startup o PMI innovative. Per saperne di più consulta la scheda riepilogativa degli interventi deliberati dal decreto rilancio disponibile sul sito del MISE

Trattamento fiscale degli investimenti in startup e PMI innovative

Gli investimenti nel capitale sociale di imprese sono soggetti alle regole ordinarie di imposizione previste nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) per i redditi di capitale.

Gli investimenti nel capitale sociale di imprese Startup innovative e PMI innovative ’ammissibili’ iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata, rispettivamente, alle startup e PMI innovative, beneficiano delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi (l’agevolazione non opera, invece, ai fini IRAP) previste dall’articolo 29 del Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012 convertito con modifiche della Legge n. 221/2012 (il “Decreto Crescita”).

PMI ’ammissibili’ alle agevolazioni

Il decreto ministeriale 7 maggio 2019 stabilisce le modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e, tra il resto, identifica le PMI innovative che rientrano nel perimetro dell’agevolazione.

Secondo il DM 7 maggio 2019, per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che:

  • rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
  • ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ‘ammissibili’ in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

  • fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

Beneficiari delle agevolazioni

Tali agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il “TUIR”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento nel capitale di startup o PMI innovative ammissibili in un periodo di imposta agevolato.

L'investimento agevolato puo' essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato.

Per «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 % del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

Esclusioni

Le agevolazioni fiscali non si applicano:

  1. nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
  2. nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
  • imprese in difficolta' di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);
  • imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
  • imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
  1. alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
  2. nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014

Misura delle agevolazioni

Le persone fisiche hanno il diritto a detrarre nella loro dichiarazione dei redditi annuale un importo pari

  • al 50% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative nel periodo rilevante entro i limiti previsti nel “Decreto Rilancio” (euro 100.000 per anno per gli investimenti in startup innovative e euro 300.000 per gli investimenti in PMI innovative). L’investimento agevolabile può anche essere effettuato ‘indirettamente’ per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative;
  • per la parte di investimento eccedente i limiti del Decreto Rilancio, al 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative (entro il massimale di euro 1.000.000 annui). L’investimento agevolabile può anche essere effettuato ‘indirettamente’ per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.
  • L'ammontare dell'agevolazione non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Le società che investono nel capitale di startup o PMI innovative hanno diritto a dedurre dal reddito imponibile complessivo un importo pari al 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative, con un massimo di euro 1.800.000 annui. L’investimento agevolabile può anche essere effettuato ‘indirettamente’ per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.

L'ammontare dell'agevolazione non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Autorizzazioni UE

Agevolazioni per l’investimento in startup innovative

La Commissione UE ha autorizzato (SA 47184) le agevolazioni per l’investimento in startup innovative, previste dalla Legge di Bilancio 2017, rendendole permanenti per il periodo 2017-2025, fatta salva l'adozione da parte delle autorità italiane entro il 2020 delle opportune misure necessarie per rendere tale regime conforme alle norme applicabili dopo tale anno.

Agevolazioni per l’investimento in PMI innovative

La Commissione Europea ha reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative in data 18 dicembre 2018, come indicato nella seguente comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Cause di decadenza delle agevolazioni

Il diritto all'agevolazione relativo all’investimento in startup o PMI innovative decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
  • la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
  • il recesso o l'esclusione degli investitori;
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa;
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile

Non costituiscono, invece, causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir.

Per le startup innovative, non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 dovuta:

  • alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione (recentemente estesi a 6 anni);
  • al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000;
  • alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Per la PMI innovative ammissibili non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 dovuta:

  • al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
  • alla quotazione su un mercato regolamentato.

Effetti della decadenza

La decadenza, esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause indicate nel paragrafo precedente e comporta l’obbligo di restituire il risparmio d'imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata (con gli interessi legali). Ciò anche in caso di cessione parziale dell’investimento prima che sia decorso il termine triennale di detenzione obbligatoria dell’investimento.

Modalità applicative delle agevolazioni per gli investimenti in Startup o PMI innovative ammissibili

Gli incentivi per gli investimenti in startup e PMI innovative valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative ammissibili.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 7 maggio 2019 - Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative che reca le disposizioni di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012.

Leggi il DM 7 maggio 2019

Tale decreto ha dato attuazione alle disposizioni in tema incentivi all'investimento in startup innovative effettuati dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche contenute nell'art. 29 della Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Leggi il testo coordinato del Decreto legge n. 179/2012 - “Decreto crescita bis”

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014 avente come oggetto ‘Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati' chiarisce gli aspetti attuativi dei benefici fiscali accordati alle startup e PMI innovative ammissibili (e agli incubatori certificati).

Avvertenza

Si raccomanda agli investitori interessati alle iniziative proposte sul portale www.2MEET2BIZ.com di rivolgersi ai propri consulenti fiscali per la corretta e migliore gestione delle agevolazioni spettanti.