Buone notizie per il mondo del crowdfunding, il 9 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale sul crowdfunding alle disposizioni del regolamento UE 2020/1503.
Il decreto introduce un nuovo regime armonizzato a livello di Unione europea, con la possibilità di adesione da parte degli operatori mediante apposita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente.
Questo significa che le piattaforme nazionali potranno ottenere una licenza italiana, che permetterà loro di sollecitare e raccogliere investimenti in tutta Europa, senza chiedere ulteriori autorizzazioni da parte degli altri Stati. Anche il contrario è altrettanto valido, le piattaforme europee autorizzate potranno quindi raccogliere soldi in Italia.
Un’importante novità introdotta dalla normativa è che ora anche le quote di partecipazione nelle Srl potranno essere offerte al pubblico per reperire risorse finanziarie attraverso le piattaforme di crowdfunding, strumento a cui fino ad ora potevano accedere solo Spa e start-up innovative.
La ratio che risiede nella possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi per il reperimento di risorse finanziarie risponde alla volontà di andare incontro alle necessità delle Srl ordinarie, tipicamente caratterizzate da una forte carenza di mezzi per il ricorso al credito alternativo a quello bancario.
La novità viene introdotta in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, primo comma, prevedendo che le quote di partecipazione in Srl possano costituire oggetto di offerta di crowdfunding. In altri termini, tali quote possono essere sottoscritte dagli investitori che però devono essere messi in condizione di investire nel progetto di finanziamento attraverso una apposita comunicazione che deve essere redatta dai fornitori di servizi di crowdfunding e deve presentare sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta.
Qualora l'investitore decida di aderire all'offerta deve conferire mandato agli intermediari incaricati affinché questi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote, che è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote (che avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario);
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.
A ottobre la Consob e la Banca d'Italia avevano comunicato l'avvio di interlocuzioni con gli operatori di piattaforme di crowdfunding in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole europee. Le due istituzioni sono state designate quali autorità competenti per l'autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding.
Le piattaforme italiane salutano con molto piacere questa nuova possibilità dal momento che il crowdfunding rappresenta uno strumento di finanziamento concreto ed agevole per una categoria di imprese che spesso si ritrova a fare i conti con una sistemica difficoltà a reperire capitali, che può inoltre aiutare le Srl ad uscire da alcuni schemi di gestione spesso considerati rigidi e personalistici.