In Italia chiunque può investire in equity crowdfunding, sia investitori professionali sia investitori cosiddetti retail, ovvero i piccoli risparmiatori. In ogni raccolta online, però, gli investitori professionali devono coprire almeno il 5% della raccolta complessiva perché questa possa essere considerata conclusa con successo. Tali investitori possono essere clienti privati o pubblici e sono detti “professionali”, o “consapevoli”, in quanto possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti finanziari basandosi sulla valutazione dei rischi assunti.
Le regole della Consob
Il Regolamento Consob sull’equity crowdfunding stabilisce che affinché un’offerta mediante un portale di equity crowdfunding sia valida, il gestore del portale debba verificare che almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti sia stato sottoscritto da uno o più dei seguenti soggetti:
· investitori professionali;
· fondazioni bancarie;
· incubatori di start-up innovative;
· investitori a supporto delle PMI con un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 €, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8, comma 1, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
· aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in PMI, ognuno di almeno 15.000 € (compresi quelli effettuati tramite Concrete Investing);
· aver ricoperto, per almeno 12 mesi, la carica di amministratore esecutivo in PMI diverse dall’offerente.
La soglia del 5% è ridotta al 3% per le offerte effettuate da PMI in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
Le caratteristiche degli investitori professionali
Tra gli investitori professionali rientrano quelli istituzionali, ovvero società private o enti pubblici che effettuano investimenti in maniera sistematica e cumulativa, e quelli qualificati, che non sono istituzionali ma hanno caratteristiche e/o competenze professionali tali da renderli attori con speciali qualifiche. Solitamente in questo gruppo sono inclusi gli “high net worth individual” (individuo con alto patrimonio netto) e con i quali è possibile applicare procedure più rapide e meno vincolanti.
Gli investitori professionali, privati o pubblici, istituzionali o qualificati, si distinguono tra investitori professionali di diritto e ‘su richiesta’. Esiste inoltre un’ultima categoria, fuori dalle due distinzioni precedentemente fatte, quella degli investitori a supporto delle PMI.
1. Investitori professionali di diritto
In questa categoria sono compresi tutti i soggetti autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari sia italiani che esteri come ad esempio banche, imprese di investimento, istituti finanziari, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi e i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci.
Tra questi soggetti ci sono anche le imprese di grandi dimensioni che si presentano come singola società e devono ottemperare almeno due criteri dimensionali tra:
- un totale attivo di bilancio di almeno 20 milioni di euro;
- un fatturato netto di almeno 40 milioni di euro;
- fondi propri di 2 milioni di euro.
2. Investitori professionali su richiesta
In questa categoria sono compresi i soggetti che fanno una espressa richiesta ad un intermediario per essere trattati come investitori professionali. L’intermediario (ad es. la banca di cui l’investitore è cliente) conduce una determinata istruttoria con la quale “classifica” il cliente come professionale su richiesta.
Per diventare un investitore professionale devono essere rispettati due dei requisiti minimi:
- aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del loro portafoglio titoli deve superare 500.000 euro, inclusi i depositi in contante;
- l’investitore deve aver ricoperto per almeno un anno una posizione professionale nel settore finanziario, che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In questo caso i portali si limitano a verificare la certificazione che l’investitore avrà ottenuto dal suo intermediario.
3. Investitori a supporto delle PMI
Gli investitori a supporto delle PMI sono soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, oltre ad avere il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, superiore a 500.000 euro devono rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 15.000 euro;
- aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.
Infine, per la normativa dell’equity crowdfunding sono considerati investitori professionali anche le fondazioni bancarie e gli incubatori certificati di startup innovative.