Il nuovo regolamento Europeo sul crowdfunding è entrato in vigore. Ecco cosa cambia

17/11/2021
APPROFONDIMENTI

Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 - Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business o Regolamento ECSP - che introduce importanti cambiamenti per tutti gli attori del settore, ma in particolare per i fornitori di servizi e le piattaforme di raccolta come 2meet2biz.com  L’obiettivo è quello di armonizzare le regole gettando le basi per un codice di comportamento unico e valido per tutto iol mercato Europeo in grado di aumentare sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali, sia quelle di investimento internazionale.

 

Nel contesto italiano questa evoluzione contribuisce ad uniformare l’attuale quadro normativo, allineando l’equity/debt crowdfunding e il lending crowdfunding, attualmente disciplinati in maniera diversa. Esiste tuttavia un regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP secondo cui le piattaforme di crowdfunding già operative alla data dell’entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022.

 

Il Regolamento ECSP introduce una quadro comune valido sia per l’equity crowdfunding sia per il social lending crowdfunding. Mantenendo alcune analogie con il Regolamento Consob sull’equity  crowdfunding, introduce diverse novità per gli operatori del settore che riguardano, tra l’altro, il sistema autorizzativo e le regole di vigilanza prudenziale, la trasparenza, la tutela degli investitori e la gestione dei conflitti di interesse. L’ambito di applicazione della normativa europea sarà più ampio rispetto all’attuale legge italiana, perché si applicherà ai fornitori di servizi di equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding, con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati, a cui continueranno ad applicarsi le normative locali.

 

L’Unione Europea potrà contare su un mercato unico di riferimento per il crowdfunding, in quanto la licenza ottenuta ai sensi del Regolamento consentirà ad ogni operatore di svolgere la propria attività in tutti i paesi dell’Unione Europea, con la semplice richiesta di passaporto della licenza dallo Stato membro di autorizzazione a quelli dove si intende operare. Fino ad oggi, le differenze tra le normative nazionali esistenti erano tali da ostacolare il crowdfunding internazionale. In particolare, un quadro Europeo frammentato ha creato notevoli costi legali per lo sviluppo delle piattaforme e per i soggetti che intendono richiedere capitali e finanziamenti, dal momento che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding prestati in un altro Stato Membro.

 

I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto a un passaporto europeo che consentirà loro di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere alla possibilità di raccogliere fondi non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea. La raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI e le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Il limite di raccolta massima per ogni impresa è fissato a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni previsto dalla legge nazionale.

 

Con riferimento agli investimenti, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire e attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti. Il Regolamento ECSP conferma, come già previsto dalla disciplina nazionale, l’introduzione di “bacheche elettroniche” volte a favorire la creazione di un mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding e dunque a facilitare l’uscita dall’investimento.

 

Sono inoltre introdotte regole più rigide sui conflitte di interesse. I gestori, ad esempio, non possono aderire alle offerte pubblicate sulle proprie piattaforme e vengono introdotti requisiti prudenziali in termini di capitale minimo e business continuity. Queste sono importanti novità per il settore che dovrebbero contribuire a snellire e incentivare le prestazioni dei servizi di crowdfunding tra un paese e l’atro. Ulteriori requisiti sono inoltre previsti in relazione al trattamento dei reclami, per cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono adottare procedure efficaci ed efficienti per tutelare gli utenti.

 

L’obiettivo del nuovo regolamento europeo è assimilare tutte le norme dei singoli Stati e facilitare l’attività cross-border di raccolta e investimento tra Paesi. Verifiche e documentazioni vengono ora essere equiparate ovunque e a partire dal 10 novembre 2021 le piattaforme di crowdfunding devono aderire alle nuove norme per poter accreditarsi in Europa - proprio come si fa già in Italia dal 2013 con il Regolamento Consob. L’apertura del mercato metterà gli operatori di ogni Paese davanti alla necessità di strutturarsi maggiormente per cogliere le opportunità offerte dal nuovo scenario, anche attraverso partnership internazionali tra piattaforme. Più il mercato cresce, più gli operatori sono strutturati, maggiori sono le garanzie per gli investitori. Un strategia win-win per tutti.

 

Noi di 2meet2biz.com siamo pronti per le sfide poste dal mercato Europeo. Infatti a breve sarà live la versione inglese della nostra piattaforma, proprio dedicata al mercato internazionale.



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