Gli aiuti “de minimis” sono degli aiuti di Stato di modesto importo, concessi ad imprese che gli Stati membri dell'Unione Europea non sono tenuti a notificare alla Commissione. L'importo massimo è pari a 200 mila euro per ciascuna impresa, nell'arco di un periodo di tre anni.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). Grazie a questa norma, le persone fisiche che investono in startup o PMI innovative possono chiedere una detrazione fiscale fino al 50%. In particolare, su investimenti annui fino a 100.000 euro, si ottiene una detrazione IRPEF del 50%, mentre superata questa cifra si continuerà a detrarre il solito 30%.
Fino all’introduzione di queste nuove agevolazioni, la normativa prevedeva un tetto alle detrazioni fissato nel 30% del valore dell’investimento a favore di startup e PMI innovative, sia che esso fosse realizzato da persone fisiche che da persone giuridiche. A cambiare, nei due casi, erano i valori assoluti degli importi detraibili. Nello specifico:
- agevolazione del 30% fino a 1 milione di euro di investimento per le persone fisiche;
- agevolazione del 30% fino a 1,8 milioni di euro di investimento per le persone giuridiche.
Con il varo del Decreto Rilancio, le detrazioni fiscali sono state innalzate al 50% (in regime “de minimis”) tanto a favore delle persone fisiche che di quelle giuridiche.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente, o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative o PMI.
Come accedere agli incentivi fiscali in “de minimis”
Va evidenziato come per accedere alle agevolazioni sia necessario seguire una specifica procedura di richiesta che dovrà essere avviata dalla startup o dalla PMI beneficiaria dell’investimento. Per questo bisogna tenere conto che per ogni impresa è stabilito un plafond di aiuti in “de minimis” di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
È quindi importante che l’investitore comunichi all’azienda beneficiaria la volontà di accedere al beneficio fiscale.
Conseguentemente, prima di ricevere l’investimento, il legale rappresentante della società beneficiaria dovrà accedere alla specifica piattaforma e verificare se il plafond degli aiuti di stato de minimis sia disponibile totalmente, parzialmente o esaurito.
A questo punto, se vi è disponibilità, si potrà procedere con l’inserimento dei dati del soggetto investitore e con la presentazione della domanda. Dopodiché sia il soggetto investitore che la società beneficiaria riceveranno una comunicazione tramite PEC che confermerà il diritto al riconoscimento della detrazione.
Per poter completare la procedura, il legale rappresentante della società beneficiaria dell’investimento dovrà disporre di SPID, PEC dell’impresa beneficiaria (iscritta al Registro imprese ed attiva) e firma digitale. Sarà inoltre necessario anche l’indirizzo PEC di chi effettua l’investimento.
Come mantenere le agevolazioni
Una volta effettuato l’investimento, affinché esso sia considerato valido ai fini dell’ottenimento e del mantenimento delle agevolazioni fiscali (siano esse al 30 o al 50%) è necessario che vengano rispettate alcune specifiche condizioni.
Innanzitutto, come abbiamo già accennato, l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La startup o la Pmi in cui si è investito deve poter dimostrare per tutta la durata dell’investimento, i requisiti specifici rispettivamente previsti all’ articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 e all’articolo 4, comma 1, del Dl 3/2015. La quota di capitale sottoscritta non può essere ceduta a titolo oneroso; Infine, l’investitore non può recedere o venire a escluso dalla società.
Nel caso uno dei requisiti elencati venisse a mancare si incorrerebbe nella perdita delle agevolazioni e il beneficiario verrebbe obbligato a restituire, in sede di dichiarazione dei redditi, le somme ricevute sotto forma di sgravio fiscale, maggiorate degli interessi.