Gli strumenti finanziari partecipativi (SFP), cosa sono e chi ne può usufruire?

28/09/2022
FINANZA E INVESTIMENTI

Gli strumenti finanziari partecipativi sono un modo semplice e veloce per accogliere finanziatori mantenendo la totale proprietà della società. Si tratta di strumenti finanziari atipici, per cui non esiste un regolamento specifico e ampia autonomia viene lasciata alla società emittente nel definire i diritti che spettano ai titolari. Gli SFP esistono dal 2012 (D.L. 179/2012) ma sono stati recentemente resi disponibili, oltre che per le startups, anche per le PMI innovative.

Quali sono gli strumenti finanziari partecipativi più diffusi?

In generale, in questa categoria rientrano i mezzi attraverso i quali una startup o PMI innovativa può raccogliere finanziamenti e altre risorse da parte di investitori, ai quali vengono riconosciuti una serie di diritti. L’apporto può consistere in:

  • Un finanziamento puro, con obbligo di restituzione.
  • Equity, la cui restituzione dipende dai risultati economici della società.
  • Opere o servizi, non restituibili.

Uno dei più diffusi strumenti finanziari partecipativi è il work for equity, che consiste nel remunerare dipendenti e collaboratori tramite strumenti finanziari. Questa tipologia è però riservata esclusivamente a persone che prestano servizi o opere per la società.

Due SFP che si rivolgono al mercato esterno all’azienda sono le stock options e i warrant. Le stock options attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni per un prezzo predeterminato (trattasi di diritti di opzione offerti in genere agli amministratori ed ai dirigenti della società). I warrant attribuiscono il diritto di opzione a sottoscrivere o ad acquistare o a vendere azioni entro una data di scadenza contro il versamento di un importo prestabilito o da prestabilire, in conformità ad un apposito regolamento di emissione.

La ratio sottesa all'introduzione nel diritto societario degli strumenti finanziari è semplice: il legislatore ha voluto ampliare le possibilità del finanziamento alle imprese attraverso strumenti flessibili per un più agevole reperimento di risorse finanziarie non solo da parte dei soci ma anche di terzi estranei alla compagine sociale, creando canali di finanziamento nuovi ed alternativi al tradizionale sistema bancario.

SFP vs. azioni

Il primo tratto distintivo degli strumenti finanziari partecipativi, rispetto alle azioni, è dato dalla diversa forma di partecipazione sociale attribuibile al sottoscrittore, a cui non spetta lo status di socio. Questo, infatti, può essere creditore di una partecipazione agli utili, o alle perdite nei limiti dell'apporto eseguito), o solo di una partecipazione agli utili, con credito al rimborso dell'apporto, o creditore della somministrazione di determinati servizi della società. In generale, il titolare di SFP non ha diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti.

Gli strumenti finanziari partecipativi, inoltre, a differenza delle azioni, non realizzano un nuovo conferimento che va a implementare il capitale sociale, ma un apporto che non può essere imputato a capitale. Non trattandosi di nuovi conferimenti, per gli SFP non è prevista una procedura complessa come per azioni e obbligazioni.

Gli strumenti finanziari partecipativi, dunque, da un lato permettono alla startup di accedere e beneficiare delle risorse apportate dagli investitori senza che ciò pregiudichi la capacità decisionale della compagine sociale esistente: l’esclusione del diritto di voto, in particolare, impedisce di ridurre le quote di partecipazione dei soci preesistenti; dall’altro lato permette agli investitori che vogliono scommettere sul progetto di impresa di limitare il rischio al solo investimento e apporto effettuato.

La titolarità di tali strumenti rappresenta un investimento di rischio in quanto la loro emissione può avvenire senza obbligo di rimborso.

I principali vantaggi degli SFP

Abbiamo visto come per la società emittente gli SFP siano una forma di finanziamento veloce senza cedere quote e mantenendo il controllo dell’aziende. I diritti che l’investitore acquisisce tramite gli strumenti finanziari partecipativi, invece, sono di due tipi:

·       diritti patrimoniali, ossia forme di remunerazione legate alla titolarità dello strumento;

·       diritti amministrativi, che includono il diritto di voto su argomenti specificamente indicati e il diritto alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza o un sindaco. Sono quindi esclusi il diritto di intervento e di voto nell’assemblea generale.

Questi strumenti, dunque, consentono di avere un coinvolgimento minore e ben circoscritto nella vita societaria, per cui l’investitore è esonerato dallo svolgere un ruolo necessariamente attivo nella società, permettendo quindi alla proprietà di mantenere il controllo.

La tassazione sugli SFP

Il trattamento fiscale degli SFP dipende dalle loro caratteristiche specifiche. In particolare, si distinguono diversi trattamenti a seconda che lo strumento sia assimilato a un’azione, sia assegnato gratuitamente ai dipendenti o a manager/dipendenti a fronte di un apporto in denaro o in natura.

Nel primo caso, ossia in cui lo strumento finanziario partecipativo possa essere assimilato a un’azione, gli utili percepiti, che devono dipendere esclusivamente dai risultati economici della società, verranno tassati come redditi di capitale.

Un’ultima considerazione da fare è che la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista nello statuto della società emittente. I soci devono disciplinarne il contenuto, le condizioni di emissione (ed eventualmente di circolazione), nonché le eventuali sanzioni in caso di inadempimento. Il tutto deve essere formalizzato tramite un apposito regolamento, direttamente in statuto.



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