Le clausole di “tag along” (così come quelle di “drag along” di cui parleremo più sotto) rientrano tra quelle che, per utilizzare una terminologia giuridica Italiana, possiamo definire clausole di “co-vendita”.
Il “tag along” viene anche definito “clausola di accodamento” e serve per dare garanzie ai soci di minoranza al fine di evitare operazioni lucrose, dannose per i soci.
Nel momento in cui si ipotizza un trasferimento a terzi delle azioni della società comune, le clausole di tag along vengono utilizzate negli shareholders agreements (i patti parasociali) e negli equity joint venture agreements per disporre il diritto (tag) di uno dei soci (solitamente il socio di minoranza) di vendere le sue azioni nel momento in cui l’altro socio (quello di maggioranza) decida di cedere le proprie ad un terzo.
Questo diritto viene generalmente riconosciuto come clausola standard di qualsiasi contratto di partecipazione all’investimento con la finalità di proteggere gli interessi dei soci minoritari. Il socio di minoranza viene, dunque, tutelato nel caso in cui il socio di maggioranza decidesse di vendere le proprie quote, permettendo al il socio minoritario di negoziare condizioni economiche più favorevoli. Inoltre, qualora il nuovo acquirente risultasse poco gradito ai soci di minoranza questi, pur non potendo evitare il trasferimento delle quote del socio maggioritario, hanno la possibilità vendere le proprie ed evitare di trovarsi di fronte a eventuali exit speculative svantaggiose.
In pratica, se il socio di minoranza esercita questo diritto, il socio di maggioranza ha l’obbligo di garantire la vendita delle quote di minoranza alle stesse condizioni concordate con l’acquirente.
Ad esempio, se l’azienda XX detiene il 70% della “Società YY” e ZZ detiene solo il restante 30%, ZZ (socio di minoranza) potrà scegliere di vendere la propria quota allo stesso prezzo pattuito da XX.
Qual’è la differenza tra “tag along” e “drag along”?
Con la clausola di “drag along” (o patto di trascinamento) il socio di maggioranza ha il diritto di trascinare nella vendita anche il socio di minoranza. Il drag along pertanto comporta un obbligo per i soci di minoranza a vendere le proprie quote. A fronte di questo obbligo, i soci di minoranza hanno il diritto di vendere alle stesse condizioni del socio di maggioranza.
Entrambe le clausole di covendita impongono ad alcuni soci scelte obbligate sulla base delle decisioni prese da altri soci. La differenza tra “tag along” e “drag along” è che il primo riconosce ai soci di minoranza un diritto alla vendita mentre il secondo comporta per loro un obbligo.
In ogni caso, al socio di minoranza viene sempre garantita la vendita alle stesse condizioni del socio di maggioranza. Tra le due clausole, però, il “tag along” tutela la libertà dei soci di minoranza che potranno scegliere se e quando vendere le quote della società, senza alcun impegno.
Tag along e crowdfunding
Nonostante la diffusione degli accordi di co-vendita nella prassi societaria, questi non godono nel nostro ordinamento di una definizione di fonte legislativa né di una regolamentazione generale.
Unico riferimento normativo ad hoc (relativo esclusivamente al “tag along”) è costituito dall’art. 24 del Regolamento n° 18592 del 26 giugno 2013 della Consob recante la disciplina della raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali online (di Equity Crowdfunding).
Questo articolo garantisce un meccanismo di protezione dell’investitore grazie al quale si prevede che, ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale, quest’ultimo sarà obbligato a verificare che lo statuto dell’emittente preveda un diritto di “tag along”, indicando le relative modalità di esercizio al verificarsi della condizione del “change of control”.
Tale diritto, che si sostanzia in un diritto di exit dell’investitore è esercitabile esclusivamente da investitori retail, ed è diretto a proteggere il loro interesse al mantenimento della composizione del capitale dell’emittente in cui ha effettuato l’investimento; sia relativamente al perdurare dello stesso profilo di rischio che l’investitore si è assunto al momento dell’investimento, sia in ragione della peculiarità tecnologico/innovativa che caratterizza gli emittenti in oggetto rispetto ai quali l’uscita anche di un singolo socio potrebbe essere determinante.
Nel regolamento Europeo sul crowdfunding in merito alla disciplina della raccolta di venture capital da parte di startup innovative tramite l’equity crowdfunding, è previsto che il portale di investimento debba obbligatoriamente verificare che lo statuto della società che chiede l’ammissione preveda una clausola di “tag along”.